Art. 41.
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli organismi informativi).

      1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per loro conto ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore è investito per ragioni di ufficio di incarichi specificamente

 

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diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.